La DELEGAZIONE DI PAGAMENTO è un prestito concesso al lavoratore dipendente di Amministrazioni pubbliche o private (per ora i pensionati non possono contrarre questa tipologia di prestito), che SI AFFIANCA alla Cessione del Quinto.
La DELEGA DI PAGAMENTO ha caratteristiche quasi identiche a quelle della Cessione del Quinto (rata massima pari ad 1/5 dello stipendio netto, rata fissa, tasso d’interesse costante, durata massima 120 mesi, obbligo di coperture assicurativa contro il rischio premorienza e perdita d’impiego, assenza di motivazioni ecc.), ma a differenza di quest’ultima può essere erogato solo con ESPRESSA AUTORIZZAZIONE da parte del datore di lavoro.
Anche in questo caso si tratta di un prestito rimborsato mediante trattenute di quote della retribuzione mensile, che vengono versate al soggetto finanziante da parte del datore di lavoro (al quale viene conferito il relativo MANDATO IRREVOCABILE da parte del lavoratore dipendente).
Infatti, a differenza della Cessione del Quinto dello Stipendio, per la quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedere il proprio benestare all’operazione, nel caso di DELEGAZIONE DI PAGAMENTO il datore di lavoro può liberamente disporre (il DPR 180/1950 non regolamenta la Delegazione di Pagamento).
Quindi, prima di proporre una DELEGAZIONE DI PAGAMENTO sarà opportuno verificare se il datore di lavoro accetterà il mandato irrevocabile a trattenere e versare per conto del suo dipendente la rata mensile stabilita con l’ente finanziatore.